BancoPosta Fondi S.p.A. SGR
L’investitore può trasmettere eventuali reclami inoltrando comunicazione in forma scritta utilizzando una delle seguenti modalità:- Posta ordinaria o Raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla sede legale della SGR: BancoPosta Fondi S.p.A. SGR - Viale Europa, 190 - 00144 Roma
- E-mail all'indirizzo: infobancopostafondi@bancopostafondi.it
- Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: bancopostafondisgr@postemailcertificata.it.
I reclami sono trattati dalla Funzione Transfer Agent, in ambito Operations, con il supporto della Funzione Compliance e Antiriciclaggio.
La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza, valutandoli anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni eventualmente assunte dall'Arbitro e comunicando per iscritto all’investitore, a mezzo lettera raccomandata A/R, al domicilio dallo stesso indicato, o tramite Posta Elettronica Certificata, le proprie determinazioni entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR e tenuto a cura della Funzione Compliance e Antiriciclaggio.
- Nel caso in cui il Cliente non riceva la risposta al reclamo nei termini stabiliti o nell'ipotesi di mancato accoglimento, anche parziale, dello stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti oggetto del reclamo, il Cliente potrà presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 ed operativo dal 9 gennaio 2017.
- Il ricorso dinanzi l’ACF deve essere effettuato entro un anno dalla presentazione del reclamo alla SGR ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’Arbitro, entro un anno da tale data.
- Possono essere sottoposte all'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo inferiore a 500.000 euro, relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio.
- Sono invece esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della SGR degli obblighi sopracitati e quelli che non hanno natura patrimoniale.
Il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
Per maggiori informazioni sulle modalità per esperire il ricorso all’Arbitro è possibile fare riferimento a:
Sito internet dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie